TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 105.
(Misure in favore di soggetti con disabilità grave).

      Soppresso

      1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è riservata allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      2. Nell'ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore dei progetti aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave.
 

Art. 105-bis.
(Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili).
 

      1. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.


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Art. 105-ter.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).
 

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

        2. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
        3. La sospensione prevista dal comma 2 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.
        4. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 1, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
        5. Per conseguire il beneficio di cui al comma 2, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 6, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 4.

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        6. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui al presente articolo.
 

Art. 105-quater.
(Bilancio di genere).
 

      1. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca.

        2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 1.
        3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 1 al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008.
        4. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione di cui al comma 1.
 

Art. 105-quinquies.
(Statistiche di genere).
 

      1. È istituito un fondo per l'inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini, e utilizzando indicatori sensibili al genere.

        2. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente

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  articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
        3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.

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